COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL C.P.F.M. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA/FUTSAL C.P.F.M. DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 72 dell’11.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 27/11/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL C.P.F.M. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL COBA/FUTSAL C.P.F.M. DEL 31.10.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 72 dell’11.11.2015)
L’A.S.D. Futsal C.P.F.M. proponeva reclamo al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 0.
La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Serantoni Jacopo in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Il Giudice sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, respingeva il reclamo, rilevando che il calciatore Serantoni Jacopo risultava regolarmente tesserato per la medesima Società a far data dal 22 ottobre 2015.
L’A.S.D. Futsal C.P.F.M. ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di aggiudicazione dell’incontro a proprio favore.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che il calciatore Serantoni Jacopo era regolarmente tesserato per l’A.S.D. Futsal C.P.F.M. alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato, per quanto attiene al tesseramento, in posizione regolare;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal C.P.F.M. e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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