COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. S. CLAUDIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIGOR MONTECOSARO/S. CLAUDIO DEL 21.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 80 del 25.11.2015

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. S. CLAUDIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VIGOR MONTECOSARO/S. CLAUDIO DEL 21.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 80 del 25.11.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al calciatore BARTOLUCCI Ivan, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. S. Claudio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, peraltro nell’occasione capitano della squadra, si sarebbe limitato, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, a protestare nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia assumere atteggiamenti minacciosi, offensivi o irriguardosi, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore in questione, precisando che questi, a fine gara, per due volte gli appoggiò le mani sul petto spingendolo all’indietro fino a farlo finire addosso ad altri calciatori che si trovavano dietro di lui. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Bartolucci Ivan; ritenuto che il gesto dell’appoggiare le mani sul petto dell’arbitro deve essere ricompreso – costituendone aggravante e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore; ritenuta la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. S. Claudio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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