COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATHLETICO TAVULLIA/FALCO ACQUALAGNA DEL 21.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 80 del 25.11.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S.D. FALCO ACQUALAGNA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA ATHLETICO TAVULLIA/FALCO ACQUALAGNA DEL 21.11.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 80 del 25.11.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore BENEDETTI Lorenzo, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Falco Acqualagna chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, a fine gara, si sarebbe limitato ad esporre all’arbitro le proprie lamentele per un’ammonizione subita e ritenuta ingiusta; fatto tuttavia accaduto al centro del campo, ben distante dalla rete di recinzione dove, secondo la contestazione, avrebbe spinto il direttore di gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al ridetto calciatore. Alla disposta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti come refertati. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato che i fatti in contestazione non attengono né alla condotta ascritta al calciatore dal primo Giudice né a quelli descritti dalla reclamante; ritenuto, alla luce di quanto riferito dall’arbitro, il calciatore in questione responsabile per avere, al termine dell’incontro, allorché stava rientrando negli spogliatoi, offeso l’ufficiale di gara, dandogli anche con la spalla, “a mò di sfida”, una spinta, “abbastanza leggera” così da provocargli uno spostamento di circa mezzo metro e mandandolo a finire sulla porta, senza ulteriori conseguenze; ritenuto che tale condotta, avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, debba essere ricondotta nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori e diversi contenuti; ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S.D. Falco Acqualagna e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore BENEDETTI Lorenzo a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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