COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING CLUB AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPORTING CLUB AMATRICE/ROCCAFLUVIONE DEL 20.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 42 del 25.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. SPORTING CLUB AMATRICE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SPORTING CLUB AMATRICE/ROCCAFLUVIONE DEL 20.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE D GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 42 del 25.11.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CRISTALLINI Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro, nel corso della gara ed anche dopo essere stato espulso.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Club Amatrice chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi - giustamente espulso dalla panchina per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro - non avrebbe posto in essere le ulteriori condotte contestategli, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti allo stesso ascrivibili.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore in questione, dopo essere stato espulso, dalla tribuna in cui si era posizionato, in un’occasione, recuperando il pallone, lo lanciò con le mani verso di lui, da una distanza di circa un metro e mezzo e per una traiettoria di un paio di metri, senza colpirlo; fermo il resto di cui al referto.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltato l’arbitro;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Cristallini Simone e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia ulteriore e diversa componente;
ritenuto che il complessivo comportamento posto in essere dal calciatore in questione meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Club Amatrice e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CRISTALLINI Simone a tre giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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