COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA JUVENTU FALCONARA/CASTELFRETTESE DELL’8.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 41 del 25.11.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 90 del 11/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. OLIMPIA JUVENTU FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA JUVENTU FALCONARA/CASTELFRETTESE DELL’8.11.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 41 del 25.11.2015)
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Corte sportiva d’appello territoriale,P.Q.M.
visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
dichiara
inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia Juventu Falconara per difetto di contraddittorio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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