COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA DORICA TORRETTE/REAL CASTELFIDARDO DEL 18.12.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 50 del 23.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA DORICA TORRETTE/REAL CASTELFIDARDO DEL 18.12.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 50 del 23.12.2015) Il reclamo come sopra proposto è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Esso risulta infatti inviato il 5 gennaio 2016, quindi oltre i sette giorni successivi al 23 dicembre 2015, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata; a nulla rilevando, ai fini del presente reclamo, il riferimento, ivi contenuto, alla missiva inviata dalla medesima Società alla Delegazione Provinciale di Ancona in data 29 dicembre 2015, con la quale l’U.S.D. Dorica Torrette si limitava a contestare “integralmente il referto arbitrale”, senza ulteriori elementi che potessero qualificare tale atto come gravame. La Corte sportiva d’appello territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Dorica Torrette per tardività e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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