COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PICENO UNITED MMX/TRUENTUM MMVII DEL 12.12.2015 – NON DISPUTATA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 30.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. TRUENTUM MMVII AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PICENO UNITED MMX/TRUENTUM MMVII DEL 12.12.2015 - NON DISPUTATA - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 98 del 30.12.2015) Il reclamo, così come proposto, è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo è inammissibile in quanto proposto dal sig. Primo SPRECACE’, sedicente Presidente dell’A.S.D. Truentum MMVII, e dall’Avv. Carlo Angelini, difensore e procuratore speciale per atto rilasciatogli dal primo, il quale, tuttavia, non compare nel foglio di censimento della F.I.G.C. tra i dirigenti e gli altri soggetti della società per la stagione sportiva in corso e quindi non legittimato a rappresentare la società medesima. Sotto altro profilo, il reclamo non risulta essere stato inviato alla società Piceno United MMX, controparte necessaria nel procedimento, così come espressamente previsto dall’art. 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva a pena di inammissibilità.P.Q.M.la Corte sportiva d’appello territoriale dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Truentum MMVII perché sottoscritto da persona non legittimata nonché per omesso contestuale invio dei motivi di reclamo alla controparte. Nulla per la tassa reclamo.
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