COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA SIROLESE/CORINALDO CALCIO F.C. DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 13/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO CORINALDO CALCIO F.C. A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA SIROLESE/CORINALDO CALCIO F.C. DEL 5.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. avverso l’esito dell’incontro emarginato - per posizione irregolare di un tesserato nell’incontro del 5 dicembre 2015 - ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività, ai sensi dell’art. 29 del Codice di giustizia sportiva, avendo la reclamante inviato il gravame in data 11 dicembre 2015 e pervenuto il 15 dicembre 2015. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo il Corinaldo Calcio F.C. A.S.D. chiedendo la riforma della decisione impugnata stante l’insussistenza dell’inammissibilità del gravame dichiarata dal primo Giudice; nel merito, applicare all’A.S.D. Nuova Sirolese la sanzione sportiva della perdita della gara in questione per avere detta società fatto partecipare alla stessa il calciatore Macrolei Davide in posizione irregolare per squalifica non scontata. Nei termini di rito, l’A.S.D. Nuova Sirolese, controinteressata, ha fatto pervenire proprie controdeduzioni chiedendo, anche avanti a questa Corte, il rigetto del gravame ex adverso. A seguito delle controdeduzioni della società resistente, la reclamante ha fatto pervenire proprie repliche. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo e gli atti del procedimento; ascoltata la società resistente; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; dichiarata preliminarmente l’inutilizzabilità, siccome irrituali, delle repliche fatte pervenire dalla reclamante a seguito delle controdeduzioni della resistente; ritenuta insussistente l’inammissibilità dichiarata dal Giudice sportivo, avendo la reclamante proposto il gravame “avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte” alla gara del 5 dicembre 2015 in data 11 dicembre 2015 e, quindi, entro il termine dei “sette giorni dallo svolgimento della gara stessa” previsti dall’art. 46, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, applicabile al caso di specie in quanto trattasi di attività in ambito Regionale della LND; ritenuto, pertanto, di dover annullare l’impugnata delibera e conseguentemente rimettere gli atti al primo Giudice, ai sensi dell’art. 36, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dal Corinaldo Calcio F.C. A.S.D., annulla l’impugnata delibera e rinvia gli atti, ai sensi dell’art. 36, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva, al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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