COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2018 APPLICATA AL CALCIATORE SABATINELLI MICHELE SEGUITO GARA FANO C5/CUS MACERATA C5 DEL 4.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 15/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. FANO CALCIO A 5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2018 APPLICATA AL CALCIATORE SABATINELLI MICHELE SEGUITO GARA FANO C5/CUS MACERATA C5 DEL 4.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore SABATINELLI Michele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2018 per il comportamento da questi tenuto nei confronti del secondo arbitro, nel corso della gara e dopo la sospensione definitiva della stessa.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Fano Calcio a 5, lamentando l’eccessività della sanzione applicata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.
Deduceva la reclamante che il Sabatinelli:
espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, dallo stesso ritenuto eccessivo, chiese spiegazioni al direttore di gara, il quale si avvicinò al ridetto calciatore e, con tono “autoritario” ed “alterato”, gli disse che doveva “andare fuori perché era stato espulso”;
trovandosi praticamente a contatto con l’arbitro, alzando istintivamente le braccia, lo allontanò facendogli così perdere l’equilibrio e finire a ridosso delle transenne poste appena dietro di lui;
non spinse ulteriormente l’arbitro né gli proferì parole offensive o minacciose né lo colpì in ogni modo ed, in particolare, con uno schiaffo. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Sabatinelli in pregiudizio del secondo arbitro.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
ritenuta provata la responsabilità del calciatore Sabatinelli Michele per avere lo stesso, dopo essere stato espulso:
insultato e minacciato il secondo arbitro, dandogli altresì delle spinte fino a farlo finire contro le transenne ivi presenti, con ciò determinando la decisione dello stesso arbitro di sospendere definitivamente l’incontro;
colpito poi lo stesso direttore di gara con uno schiaffo all’orecchio destro, procurandogli forte dolore e senso di disorientamento;
dopo una lunga rincorsa, spinto di nuovo al petto il medesimo arbitro;
offeso e tenuto un comportamento irriguardoso al momento in cui il ridetto ufficiale di gara lasciava l’impianto sportivo scortato dalla Forza Pubblica;
ritenuto pertanto il calciatore Sabatinelli colpevole delle violazioni ascrittegli e la sanzione inflitta dal primo Giudice adeguata e commisurata alla gravità dei fatti come accertati ed in particolare del colpire l’arbitro, che costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
ritenuta quindi la correttezza della decisione impugnata, la quale merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dal l’A.S.D. Fano Calcio a 5 e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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