COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 20/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMICI 84 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMICI 84/FERMO C5 1990 DEL 4.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 20/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AMICI 84 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA AMICI 84/FERMO C5 1990 DEL 4.12.2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 89 del 10.12.2015) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Amici 84 la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per il comportamento tenuto, nel corso ed al termine della gara, dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amici 84, contestando la veridicità del referto arbitrale, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata. A dire della reclamante, il sostenitore che rivolse all’arbitro le espressioni, da questi ritenute offensive, era il segretario della società Navone Filiberto Maria, il quale tuttavia si sarebbe limitato a proferire un paio di considerazioni, in due diversi momenti della gara, ma senza intimidazioni o altro; a fine gara, lo stesso Segretario avrebbe rivolto all’arbitro, accompagnandolo, alcune parole ma senza porre in essere alcun tentativo di colpirlo; non risponderebbe al vero neppure che l’arbitro, al momento del rientro negli spogliatoi, mentre scendeva le scale, unitamente al ridetto Segretario ed al capitano della squadra locale, fu attinto dagli sputi di due sostenitori, in quanto nessuno estraneo era presente in quegli spazi. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, ribadendo le conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che un individuo con indosso la tuta della società locale – qui identificato in Navone Filiberto Maria - posizionatosi tra la tribuna ed il campo per destinazione, dal venticinquesimo minuto del secondo tempo lo offese ripetutamente fino al termine dell’incontro; al rientro negli spogliatoi, lo stesso individuo, avvicinatoglisi, continuò ad offenderlo, indirizzandogli anche due calci ma senza colpirlo, anche per l’intervento del capitano della Amici 84; mentre scendeva le scale verso gli spogliatoi, fu poi attinto con tre sputi alla nuca ed alla spalla da un gruppetto di sostenitori locali. LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuta la sanzione impugnata adeguata alle sole violazioni poste in essere dai sostenitori della reclamante - con inasprimento pertanto della stessa - poiché, a parere di questo Collegio, colpire il direttore di gara con sputi costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; considerato che la sanzione come sopra determinata non tiene conto dell’ulteriore condotta posta in essere dal dirigente Navone Filiberto Maria, che quindi dovrà essere oggetto di ulteriore e separato giudizio innanzi al competente Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, al quale, pertanto, vanno rimessi gli atti per quanto di competenza; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Amici 84 e dispone incamerarsi la relativa tassa. Dispone altresì rimettersi gli atti al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza in ordine a quanto qui emerso a carico del dirigente Navone Filiberto Maria. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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