COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. COGNINI GIANFRANCO, RENZI MICHELE E MORLACCO GIULIANO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 20/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. COGNINI GIANFRANCO, RENZI MICHELE E MORLACCO GIULIANO (a seguito dell’eseguito stralcio per i sigg.: BRINI Leonardo, FORANI Giuliano e SAGRIPANTI Luigino e per le società: A.S.D. SANTA MARIA APPARENTE e A.S.D. CORVA CALCIO 2008). Con provvedimento in data 10 novembre 2015, il Procuratore federale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale, tra gli altri, i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: COGNINI Gianfranco, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’A.S.D. Corva Calcio 2008 come Vice Presidente, di avere sottoscritto, nella qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta di una gara valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria alla quale prese parte il tesserato Brini Leonardo, sprovvisto del previsto certificato medico attestante l’idoneità medico sportiva, integrando la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 61 delle NOIF; RENZI Michele, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’A.S.D. Corva Calcio 2008 come dirigente, di avere sottoscritto, nella qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte di nr. 4 (quattro) gare valevoli per il Campionato Regionale di Seconda Categoria alle quali prese parte il tesserato Brini Leonardo, sprovvisto del previsto certificato medico attestante l’idoneità medico sportiva, integrando la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 61 delle NOIF; MORLACCO Giuliano, tesserato nella decorsa stagione sportiva con l’A.S.D. Corva Calcio 2008 come dirigente, di avere sottoscritto, nella qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, le distinte di nr. 2 (due) gare valevoli per il Campionato Regionale di Seconda Categoria alle quali prese parte il tesserato Brini Leonardo, sprovvisto del previsto certificato medico attestante l’idoneità medico sportiva, integrando la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 61 delle NOIF. Con nota dell’1 dicembre 2015 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 30, 10° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e nessuno dei deferiti indicati in epigrafe, la cui posizione veniva stralciata dagli altri soggetti deferiti, i quali, presenti, hanno formulato istanza ex art. 23 del Cgs, con formazione di separati fascicoli. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale tratteneva il procedimento per la decisione. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE letti gli atti del procedimento; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; rilevato che dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente; rilevato altresì che dalla documentazione in atti è emersa la “NON IDONEITÀ alla pratica agonistica dello sport CALCIO a partire dal 19/03/2015” del calciatore in questione, come da certificazione medica in data 15 aprile 2015 inviata all’Ufficio Tesseramento dall’Ambulatorio di Medicina dello Sport - Terme Santa Lucia di Civitanova Marche (MC); ritenuto che il negligente e superficiale comportamento dei deferiti oltre ad aver violato le specifiche disposizioni in materia, in particolare l’art. 43 delle NOIF, nonché i principi di cui all’art. 1bis del Cgs, abbia altresì esposto il calciatore in questione al rischio di gravissime conseguenze; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: inibizione per mesi uno al dirigente COGNINI Gianfranco; inibizione per mesi quattro al dirigente RENZI Michele; inibizione per mesi due al dirigente MORLACCO Giuliano. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.
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