COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR CAMERANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SASSOFERRATO GENGA/VIGOR CAMERANO DEL 6.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 53 dell’8.1.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 22/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. VIGOR CAMERANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SASSOFERRATO GENGA/VIGOR CAMERANO DEL 6.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 53 dell’8.1.2016) Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PINCINI Gianluca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e di un calciatore avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Camerano chiedendo la riduzione della sanzione impugnata, deducendo che, in realtà fu il proprio calciatore ad essere colpito dall’avversario con il quale ebbe un alterco e non viceversa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Pincini Gianluca per un fallo di gioco; l’avversario reagì dando un pugno in pieno viso al Pincini; alla notifica del provvedimento di espulsione, quest’ultimo si avvicinò all’arbitro protestando, ma senza offenderlo nè minacciarlo; mentre abbandonava il terreno di gioco proferì una espressione blasfema e minacciò l’avversario che lo aveva colpito. Motivi della decisione La Corte sportiva d’appello, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Pincini Gianluca, anche alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate. P.Q.M. la Corte sportiva d’appello accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vigor Camerano e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PINCINI Gianluca a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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