COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/VADESE DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. AUDAX CALCIO PIOBBICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMERANO CALCIO/VADESE DEL 18.10.2014 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 55 del 22.10.2014)
Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava le seguenti sanzioni:
- a carico dell’A.S.D. Audax Calcio Piobbico:
- perdita della gara con il risultato di 0 a 3, squalifica del campo di giuoco per due giornate di gara ed ammenda di € 1.500,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti degli ufficiali di gara, nel corso ed al termine dell’incontro, tanto da determinarne la definitiva sospensione;
- a carico di SALVI Andrea, allenatore asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 dicembre 2017, per il comportamento intimidatorio e violento dallo stesso tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;
- a carico di VALENTI Gianluca, calciatore asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento intimidatorio dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro durante una rissa accesasi in campo e per avere offeso e minacciato la terna arbitrale al rientro negli spogliatoi.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Audax Calcio Piobbico chiedendo di poter ultimare la gara sospesa e la riduzione delle altre sanzioni impugnate.
A dire della reclamante:
verso la fine della gara, alcuni sostenitori locali cominciarono a protestare nei confronti degli ufficiali di gara per alcune decisioni tecniche non condivise;
qualcuno, forse, lanciò in campo verso un assistente arbitrale “delle brecce”, ma di modeste dimensioni, tali, comunque, da non poter procurare danni ad alcuno, in particolare quelli lamentati da un assistente arbitrale;
Valenti Gianluca, capitano della squadra, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro, nell’occasione si adoperò per calmare i sostenitori locali;
nonostante vi fossero tutte le condizioni per poter portare a termine l’incontro, come peraltro sembrava avesse deciso il direttore di gara,
al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, vi fu un diverbio tra l’allenatore Salvi ed un calciatore della squadra ospite, a seguito del quale quest’ultimo, indietreggiando, inciampò nello scalino cadendo a terra e battendo la testa contro il termosifone posizionato sul muro del corridoio;
all’uscita dagli spogliatoi, la terna arbitrale, assistita dalle Forze dell’Ordine, venne contestata da una ventina di sostenitori locali, con qualche insulto, ma soprattutto con applausi ironici.
Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che:
alcuni sostenitori locali, nell’intervallo della gara, insultarono e minacciarono la terna arbitrale da una finestra degli spogliatoi;
al 37° minuto del secondo tempo, in occasione dell’annullamento di una rete alla squadra locale, alcuni sostenitori dell’Audax Calcio Piobbico si precipitarono alla rete di recinzione tirando sassi e colpendo un assistente arbitrale, iniziando poi anche a scavalcare la rete;
decise, per questo, di sospendere momentaneamente la gara;
rientrato negli spogliatoi con i propri assistenti e visti alcuni sostenitori sopra il tunnel di accesso, decise di chiamare le Forze dell’Ordine, che arrivarono poco dopo;
gli ufficiali di gara, al momento di lasciare l’impianto sportivo, scortati dai Carabinieri, furono attesi da una cinquantina di sostenitori locali che inveirono contro di loro e li minacciarono;
l’allenatore Salvi, dopo avere protestato contro l’arbitro, ebbe un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, che afferrò per il petto tirandolo verso di sé e poi spingendolo via con forza verso il muro; per la spinta subita il ridetto calciatore inciampò in un gradino e finì contro il muro ed il termosifone ivi posto;
il calciatore Valenti, al momento dell’interruzione della gara, gli si avvicinò protestando; dopo la decisione di sospendere definitivamente l’incontro, insultò la terna arbitrale.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
ascoltati l’arbitro e la reclamante;
udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
preliminarmente osserva la Corte che, essendosi in presenza di quattro distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori tre tasse reclamo;
il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara è inammissibile ai sensi degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo;
ritenuto che i comportamenti tenuti dai sostenitori della reclamante non possono che considerarsi come una manifestazione di violenza, potenzialmente pericolosa per gli ufficiali di gara e per i calciatori della squadra avversaria;
ritenuta la gravità dei fatti in esame che comportano l’applicazione dell’art. 14 del Codice di giustizia sportiva che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori, atteso altresì che i sassi lanciati sul terreno di giuoco da parte dei sostenitori locali devono, senza dubbio, considerarsi potenzialmente pericolosi per l’incolumità degli ufficiali di gara e dei calciatori;
considerato che la richiamata normativa prevede che, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00;
ritenuta provata la condotta ascritta al tecnico Salvi Andrea e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi ebbe una colluttazione con un calciatore della squadra avversaria, ma che, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, la stessa debba essere ridotta in virtù dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio;
ritenuto il calciatore Valenti Gianluca responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse debbano essere inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punite con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Audax Calcio Piobbico in quattro distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per difetto di contraddittorio, disponendo incamerarsi la relativa tassa;
accoglie il gravame avverso la squalifica del campo per due giornate di gara, annullando sul punto la delibera impugnata; rideterminando l’ammenda in € 2.000,00 (duemila/00), disponendo altresì restituirsi la tassa reclamo;
accoglie il gravame avverso la squalifica applicata all’allenatore SALVI Andrea, per l’effetto, riducendola al 15 aprile 2016, disponendo altresì restituirsi la tassa reclamo;
accoglie il gravame avverso la squalifica applicata al calciatore VALENTI Gianluca, per l’effetto, riducendola a due giornate di gara, disponendo altresì restituirsi la tassa reclamo.
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