COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. APIRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARGIGNANO CALCIO/APIRO CALCIO DEL 6.1.2016 – NON DISPUTATA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 101 dell’8.1.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. APIRO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARGIGNANO CALCIO/APIRO CALCIO DEL 6.1.2016 - NON DISPUTATA - CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “D”
(Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 101 dell’8.1.2016)
Il reclamo, così come proposto, è inammissibile sotto un duplice profilo.
In primo luogo è inammissibile in quanto risulta privo di sottoscrizione. Detto difetto ne impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
Sotto altro profilo, il reclamo non risulta essere stato inviato all’A.S.D. Argignano Calcio, controparte necessaria nel procedimento, così come espressamente previsto dall’art. 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva a pena di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Apiro Calcio per difetto di sottoscrizione nonché per omesso contestuale invio dei motivi di reclamo alla controparte.
Nulla per la tassa reclamo.
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