COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO REAL TOLENTINO SSD ARL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL TOLENTINO/SFORZACOSTA DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 42 del 20.1.2016)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO REAL TOLENTINO SSD ARL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL TOLENTINO/SFORZACOSTA DEL 16.1.2016 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 42 del 20.1.2016)
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione.
Detto difetto ne impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Corte sportiva d’appello,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione.
Nulla per la tassa reclamo.
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