COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CSI STELLA/SPORTING GROTTAMMARE DEL 27 NOVEMBRE 2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIOA CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CSI STELLA/SPORTING GROTTAMMARE DEL 27 NOVEMBRE 2015 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIOA CINQUE SERIE C2 GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 91 del 16.12.2015) Con reclamo proposto al Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, l’A.S.D. Sporting Grottammare chiedeva l’aggiudicazione della gara emarginata sul presupposto che la stessa fosse stata disputata su un campo di giuoco irregolare, per le insufficienti misure del campo per destinazione, come fatto rilevare con la riserva scritta presentata all’arbitro prima dell’inizio dell’incontro. L’adito Giudice sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta insussistente l’irregolarità lamentata dalla reclamante, ne rigettava il gravame, confermando il risultato della gara di 6 a 4 maturato sul campo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sporting Grottammare chiedendo, in riforma dell’impugnata decisione, l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società ospitante e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa a proprio favore. A sostegno della propria richiesta, la reclamante richiamava testualmente la disposizione di cui alla Regola n. 1 del Regolamento del Calcio a Cinque e ribadiva la fondatezza del proprio assunto, confermata dalla misurazione effettuata dall’arbitro di cui alla documentazione in atti; in particolare, che nel campo per destinazione erano presenti tre gradini di cemento armato ed una colonna ad una distanza di cm. 78; distanza inferiore a quella prevista dalla norma richiamata, anche tenuto conto della tolleranza di cm. 10 prevista, come nel caso di specie, per i campi coperti. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito: che prima dell’inizio della gara la società ospitata gli presentò riserva scritta in ordine alle misure del campo per destinazione; di avere proceduto, alla presenza dei dirigenti accompagnatori ufficiali delle due squadre, alla misurazione richiesta, dandone atto nella documentazione allegata al referto; di avere verificato che a circa metà del campo erano presenti dei gradini di collegamento con la tribuna, della misura di circa un metro per venti centimetri, per un’altezza di dieci/dodici centimetri, ed il primo gradino posto ad una distanza dalla “linea laterale” del campo di gioco di 78 (settantotto) centimetri. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; ascoltati l’arbitro e la reclamante; udito in camera di consiglio il Giudice relatore; ritenuto che l’arbitro, dopo avere rilevato che la misura del campo per destinazione non corrispondeva a quella prevista dal regolamento, non avrebbe dovuto comunque dare inizio alla gara, ma avrebbe dovuto invitare la società ospitante, tramite il capitano, ad eliminare l’inconveniente entro un termine che, a sua discrezione, fosse ritenuto compatibile con la possibilità di portare a termine l’incontro; ritenuto che solo alla scadenza del termine prefissato avrebbe potuto sorgere la responsabilità della società ospitante che, se non avesse ottemperato alle disposizioni date dal direttore di gara, sarebbe stata responsabile della mancata effettuazione della gara, sia che il suo comportamento fosse stato dovuto a volontarietà, sia che si fosse trattato di imputabilità a solo titolo di colpa; rilevato che nel caso di specie tutto ciò è stato omesso e che di tale omissione non possa essere ritenuta responsabile la società ospitante; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sporting Grottammare e, per l’effetto, dispone la ripetizione della gara sopra indicata, dandone mandato al competente Comitato Regionale Marche. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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