COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPELLO [TORNEO “IL TREBBIO” SETTEVALLI PILA] IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – SPELLO, DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 18.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA N. 166 DEL 24.06.2015,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPELLO [TORNEO “IL TREBBIO” SETTEVALLI PILA] IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE - SPELLO, DISPUTATA A PILA DI PERUGIA IL 18.06.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA N. 166 DEL 24.06.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL CALCIATORE CALCE FILIPPO, SQUALIFICA FIBNO AL 30.11.2015 INFLITTA AL CALCIATORE CILIANI JOICE HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.09.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto di gara circa il comportamento posto in essere, a fine gara, dai calciatori nnrr. 2 e 11 della società Spello. I fatti devono conseguentemente essere adeguatamente sanzionati, fermo restando che, ad avviso di questa Corte, per quanto attiene al calciatore nr.11 Ciliani Joice la sanzione può essere ridotta fino al 30.10.2015 attesa l’assenza di comportamenti offensivi o minacciosi posti in essere da detto calciatore all’indirizzo del direttore di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Ciliani Joice fino al 30.10.2015. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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