COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI – TREVI, DISPUTATA A QUADRELLI IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL C.R.U. DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE EGWU NARCISO RAWLINGS FINO AL 07.12.2019; – DIVIETO PER IL CALCIATORE EGWU NARCISO RAWLINGS DI ACCEDERE AD IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA FIGC FINO AL 07.12.2017; – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA ASD REAL QUADRELLI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 12/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. REAL QUADRELLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL QUADRELLI - TREVI, DISPUTATA A QUADRELLI IL 07.12.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 74 DEL C.R.U. DEL 11.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE EGWU NARCISO RAWLINGS FINO AL 07.12.2019; - DIVIETO PER IL CALCIATORE EGWU NARCISO RAWLINGS DI ACCEDERE AD IMPIANTI SPORTIVI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI O GARE CALCISTICHE, ANCHE AMICHEVOLI, NELL’AMBITO DELLA FIGC FINO AL 07.12.2017; - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA ASD REAL QUADRELLI. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 03.09.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dalla relazione della Procura Federale del 02.07.2015 prot. 109 emerge che, al 47° minuto del secondo tempo della gara in oggetto, il calciatore della ASD Real Quadrelli Egwu Narciso Rawlings sferrava un calcio al volto del calciatore avversario Danilo Fastellini, il quale era intento ad allacciarsi una scarpa. Il violento colpo provocava al Fastellini sanguinamento dalla bocca e dal naso e momentanea perdita dei sensi. In conseguenza di tale episodio si accendeva una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre ed in tale contesto l’Arbitro Elena Proietti riceveva un colpo alla parte destra del volto, che la stessa attribuiva al sig. Egwu. Dopo pochi minuti l’Arbitro rientrava negli spogliatoi e sospendeva la gara per “incidenti” (v. referto). Sulla scorta delle risultanze istruttorie, la Corte ritiene accertata la circostanza che il calciatore Egwu Narciso Rawlings abbia intenzionalmente e violentemente sferrato un calcio al volto del giocatore avversario Danilo Fastellini, provocando allo stesso una momentanea perdita dei sensi e lesioni fisiche di rilievo (in tal senso si vedano le deposizioni dei testi Rosi Marcello, Pergolari Daniele, Renai Alessio). Sotto tale profilo, pertanto, il reclamo deve essere respinto. Parimenti, il reclamo non merita accoglimento per quanto attiene all’asserito colpo inferto dal sig. Egwu al volto del Direttore di gara. In ordine a tale addebito l’attività suppletiva di indagine e di accertamento svolta dalla Procura Federale – secondo quanto previsto dagli articoli 34, comma 4 e 35 comma 1.1 del C.G.S. – ha prodotto risultati discordanti, in quanto nessuno dei testimoni sentiti dalla Procura Federale, sia dell’una che dell’altra squadra, ha visto il calciatore Egwu colpire l’Arbitro. Ciò non di meno, si deve necessariamente prendere atto che il Direttore di gara, pur non comparso avanti a questa Corte in occasione delle numerose convocazioni, ha integralmente confermato il contenuto del proprio referto di gara in sede di audizione avanti alla Procura Federale, ribadendo di aver individuato con certezza il sig. Egwu Narciso Rawlings in colui che l’ha colpita deliberatamente con un pugno al volto, escludendo la possibilità di errore di persona in considerazione del fatto che gli altri giocatori erano a distanza e negando che l’episodio sia avvenuto in un contesto di mischia fra vari calciatori. La Corte ritiene pertanto che, pur in un quadro probatorio non del tutto univoco, ci si debba attenere rigorosamente alla previsione dell’art. 35, comma 1.1, in forza del quale “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che, conseguentemente, non vi siano margini per una riforma in parte qua dell’impugnata delibera. Alla luce di quanto precede le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono congrue e commisurate ai gravi fatti addebitati al sig. Egwu Narciso Rawlings e quindi meritevoli di integrale conferma, anche per quanto concerne il divieto per il calciatore di accedere ad impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche nell’ambito della FIGC e la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla ASD Real Quadrelli. P.Q.M. - Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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