COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 02/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MELONI ANDREA TESSERATO SOC. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARTINEA 2015 – PIEGARO, DISPUTATA A S. ANDREA IL 13.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL C.R.U. DEL 16.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 40 del 02/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE MELONI ANDREA TESSERATO SOC. PIEGARO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MARTINEA 2015 - PIEGARO, DISPUTATA A S. ANDREA IL 13.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 29 DEL C.R.U. DEL 16.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Meloni Andrea della società Piegaro. L’atteggiamento assunto dal citato calciatore, come ammesso in sede di audizione dallo stesso direttore di gara, non è stato né violento né minaccioso. A fine gara il calciatore Meloni si recava nello spogliatoio dell’arbitro per chiedergli scusa. Tutto ciò premesso a parere di questa Corte la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Meloni Andrea, può contenuta a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Meloni Andrea a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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