COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. MANTIGNANA ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA – MANTIGNANA, DISPUTATA A PERUGIA IL 27.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL C.R.U. DEL 30.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE CENERINI MATTEO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. MANTIGNANA ASD IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS NUOVA ALBA - MANTIGNANA, DISPUTATA A PERUGIA IL 27.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 38 DEL C.R.U. DEL 30.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE CENERINI MATTEO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Cenerini Matteo, reo di aver reagito ad una provocazione di un calciatore avversario in modo smodato e non violento. Tutto ciò premesso a parere di questa Corte la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cenerini Matteo, può essere contenuta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Cenerini Matteo a due giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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