COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI – CORCIANO, DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL C.R.U. DEL 23.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE LUCA PIERLUIGI PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 52 del 16/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI - CORCIANO, DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 20.09.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 33 DEL C.R.U. DEL 23.09.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE LUCA PIERLUIGI PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel proprio referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore De Luca Pierluigi della società Pontevalleceppi, precisando che il gesto è stato sicuramente volontario ma che non ha provocato conseguenza alcuna al calciatore avversario, il quale ha potuto proseguire regolarmente la gara. Tutto ciò premesso a parere di questa Corte la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore De Luca Pierluigi, possa essere contenuta in cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore De Luca Pierluigi a cinque giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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