COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Narnese Calcio; 2) Società ASD Narnese Calcio, affinchè rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 [testo previgente] ora trasfuso nell’art. 1 bis comma. 1 del C.G.S,[ inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva] per avere consentito al Sig. Marco Pizzoferrato, tesserato quale allenatore per la stessa società, di svolgere l’indebita attività di proselitismo per conto della società ASD Narnese Calcio allo scopo di conseguire il trasferimento di giovani calciatori da altre società; la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante, Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti, stagione sportiva 2013-2014.
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