COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSMOS PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – ATLETICO GUALDO, DISPUTATA A PIERANTONIO IL 04.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 23/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COSMOS PIERANTONIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – ATLETICO GUALDO, DISPUTATA A PIERANTONIO IL 04.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL C.R.U. DEL 07.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - Inibizione dirigente Ercolani Riccardo fino al 31.03.2016; - Ammenda alla società €.850,00; - Squalifica del calciatore Dorelli Fabrizio per otto gare; - Squalifica al calciatore Merli Tiziano per quattro gare; - Squalifica al calciatore Nivokazi Edon per quattro gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante questa Corte osserva quanto segue. Il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto e quanto ivi descritto in merito al comportamento del pubblico, del dirigente e dei calciatori della società Cosmos Pierantonio. Devesi inoltre, considerare che nel corso dell’audizione si è proceduto al confronto nei termini di cui alla richiesta della società reclamante e l’arbitro ha, senza ombra di dubbio, escluso che l’assistente Bugiardini sia stato colui che scagliava il pallone che lo colpiva ai glutei come invece sostenuto nel reclamo. Ciò posto e venendo a trattare le singole posizioni questa Corte in merito al comportamento del pubblico considerato che non vi sono stati lancio di oggetti né tantomeno comportamenti minacciosi da parte del pubblico, quali inseguimenti dell’autovettura al termine della partita, si ritiene più congruo ridurre l’ammenda ad €. 500,00. Quanto all’inibizione del dirigente Ercolani Riccardo la stessa appare eccessiva, dovendo anche considerarsi la circostanza che la pallonata non procurava alcun dolore all’arbitro e, pertanto, risulta più congrua contenere la predetta inibizione fino al 15/01/2016; così come risulta eccessiva la squalifica di otto gare inflitte al calciatore Dorelli Fabrizio che può essere limitata a sei gare. Devesi invece confermare la squalifica di quattro giornate di gara comminata dal G.S. ai calciatori Merli Tiziano e Nivokazi Edon. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce: l’ammenda alla società reclamante ad €. 500,00: l’inibizione al dirigente Ercolani Riccardo fino alo 15.01.2016; la squalifica inflitta al calciatore Dorelli Fabrizio a sei giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisone del G.S.- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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