COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NORCIA 480 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A NORCIA IL 18.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL C.R.U. DEL 21.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE POLICA FRANCESCO PER OTTO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.11.2015,

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 06/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NORCIA 480 IN RIFERIMENTO ALLA GARA NORCIA 480 – MONTECASTELLO VIBIO DISPUTATA A NORCIA IL 18.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL C.R.U. DEL 21.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE POLICA FRANCESCO PER OTTO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla disamina degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del direttore di gara e della società reclamante, questa Corte Territoriale osserva quanto segue. L’arbitro pur confermando integralmente il referto ha precisato che il calciatore Polica Francesco non ha usato violenza nei suoi confronti nel prendergli il braccio in occasione della notifica di un provvedimento di ammonizione. Tale circostanza per come è emersa, fermi gli altri comportamenti riportati nel referto, comporta una valutazione differente nella commisurazione della sanzione inflitta dal G.S.. In considerazione di ciò la squalifica deve essere ridotta a sei giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Polica Francesco a sei giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it