COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TREVI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI – MONTONE DISPUTATA A TREVI IL 18.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL C.R.U. DEL 21.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA €. 150,00; – SQUALIFICA AL CALCIATORE PARTENZI GUIDO PER OTTO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TREVI IN RIFERIMENTO ALLA GARA TREVI - MONTONE DISPUTATA A TREVI IL 18.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 55 DEL C.R.U. DEL 21.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA €. 150,00; - SQUALIFICA AL CALCIATORE PARTENZI GUIDO PER OTTO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla disamina degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, questa Corte Territoriale osserva quanto segue. L’arbitro ha confermato integralmente il referto, precisando in particolare che, per sua visione diretta, il calciatore Partenzi Guido colpiva con un pugno in prossimità dell’occhio un calciatore avversario causandogli un taglio. Ha precisato altresì, che il Presidente della società Trevi, non inserito in lista, al termine della gara veniva fatto entrare nel recinto dello spogliatoio dal custode e nell’occasione inveiva nei confronti di un calciatore avversario e allo stesso modo anche il pubblico di Trevi a fine gara si posizionava vicino al cancello dello spogliatoio ed inveivano nei confronti dei calciatori del Montone. Alla luce di quanto precede le sanzione inflitte dal G.S. alla società ACD Trevi ed al calciatore Partenzi Guido devo essere confermate. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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