COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.LORENZO LERCHI – S.MARCO JUVENTINA DISPUTATA A LERCHI IL 25.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL C.R.U. DEL 28.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE ANTONINI DAVIDE PER TRE GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 del 13/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.LORENZO LERCHI – S.MARCO JUVENTINA DISPUTATA A LERCHI IL 25.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 59 DEL C.R.U. DEL 28.10.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE ANTONINI DAVIDE PER TRE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara, manifestando la propria certezza in merito alla volontarietà del gesto compiuto dal calciatore Antonini Davide. Alla luce di quanto precede la sanzione irrogata dal G.S., tenuto anche conto di quanto previsto dall’art.19 comma 4 lettera b) del C.G.S., merita integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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