COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPIA COLLEPEPEPANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIMPIA COLLEPEPEPANTALLA – MONTEFALCO DISPUTATA A CASALINA IL 24.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 6 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 29.0.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA €. 750,00; – SQUALIFICA ALLENATORE FIORAVANTI SERGIO FINO AL 30/11/2015; – SQUALIFICA CALCIATORE BERARDI ALESSIO PER SETTE GARE; – SQUALIFICA CALCIATORE MARIUT OVIDIU ALEXANDRU PER CINQUE GARE; – SQUALIFICA CALCIATORE ROTINO GIUSEPPE PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 del 20/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPIA COLLEPEPEPANTALLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIMPIA COLLEPEPEPANTALLA – MONTEFALCO DISPUTATA A CASALINA IL 24.10.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 6 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 29.0.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA €. 750,00; - SQUALIFICA ALLENATORE FIORAVANTI SERGIO FINO AL 30/11/2015; - SQUALIFICA CALCIATORE BERARDI ALESSIO PER SETTE GARE; - SQUALIFICA CALCIATORE MARIUT OVIDIU ALEXANDRU PER CINQUE GARE; - SQUALIFICA CALCIATORE ROTINO GIUSEPPE PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara e dall’audizione del direttore di gara è emerso quanto segue. Il calciatore Rotino Giuseppe ha colpito con un calcio, a gioco fermo, un avversario; quest’ultimo peraltro non ha riportato alcuna conseguenza ed ha proseguito regolarmente la gara, il che consente di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a tre effettive giornate di gara. Il calciatore Berardi Alessio, espulso per doppia ammonizione, a fine gara si è diretto verso il direttore di gara con la scarpetta in mano minacciandolo e tentava, invano, di colpirlo; nel contempo sputava nella direzione dell’arbitro senza colpirlo; alla luce di tale condotta la squalifica del G.S. merita integrale conferma. L’allenatore Fioravanti Sergio a fine gara ha pronunciato frasi intimidatorie nei confronti dell’arbitro e nei confronti dell’Associazione arbitrale fomentando altresì, le condotte poste in essere dai calciatori della sua squadra; la squalifica inflitta dal G.S. merita pertanto integrale conferma. Il calciatore Mariut Ovidiu Alexandru ha pronunciato le frasi minacciose ed offensive riportate nel referto; a parere della Corte la squalifica può essere contenuta in quattro giornate effettive di gara. Quanto, infine all’ammenda inflitta alla società reclamante la stessa deve essere confermata in ragione del comportamento tenuto da alcuni calciatori che nello spogliatoio hanno sputato in direzione dell’arbitro e che hanno insultato e minacciato lo stesso all’uscita dall’impianto sportivo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica ai calciatori: Rotino Giuseppe a tre giornate effettive di gara e Mariut Ovidiu Alexandru a quattro giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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