COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 del 04/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA – SUPERGA 48 DISPUTATA A BEVAGNA IL 07.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 07 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 12.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA AL CALCIATORE MONARCA EDOARDO PER CINQUE GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 81 del 04/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA – SUPERGA 48 DISPUTATA A BEVAGNA IL 07.11.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 07 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 12.11.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA AL CALCIATORE MONARCA EDOARDO PER CINQUE GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.12.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE All’esito dell’audizione del direttore di gara e del confronto ai fini del riconoscimento richiesto dalla società reclamante è stato accertato che l’episodio descritto nel referto è addebitabile al calciatore Edoardo Monarca. Pur tuttavia la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Monarca Edoardo a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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