COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 del 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di: 1) Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Narnese Calcio; 2) Società ASD Narnese Calcio, affinché rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 [testo previgente] ora trasfuso nell’art. 1 bis comma. 1 del C.G.S, [inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva] per avere consentito al Sig. Marco Pizzoferrato, tesserato quale allenatore per la stessa società, di svolgere l’indebita attività di proselitismo per conto della società ASD Narnese Calcio allo scopo di conseguire il trasferimento di giovani calciatori da altre società; la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante, Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti, stagione sportiva 2013-2014.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 89 del 18/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di: 1) Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Narnese Calcio; 2) Società ASD Narnese Calcio, affinché rispondano: -il primo della violazione di cui all’Art. 1 [testo previgente] ora trasfuso nell’art. 1 bis comma. 1 del C.G.S, [inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva] per avere consentito al Sig. Marco Pizzoferrato, tesserato quale allenatore per la stessa società, di svolgere l’indebita attività di proselitismo per conto della società ASD Narnese Calcio allo scopo di conseguire il trasferimento di giovani calciatori da altre società; la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante, Gubbiotti Moreno, all’epoca dei fatti, stagione sportiva 2013-2014. FATTO E DIRITTO All’udienza di trattazione del 01.10.2014 sono presenti il dott. Patassini Giuseppe in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, nonché il Sig. Gubbiotti Moreno in rappresentanza anche della società deferita, assistiti entrambi dall’Avv. Andrea Galli. Preliminarmente il Tribunale da atto dell’intervenuta definizione della posizione relativa agli incolpati ai sensi dell’art. 23 CGS, mediante la sanzione concorda di giorni cinquanta di inibizione al Sig. Gubbiotti Moreno e di 1.000,00 Euro di ammenda alla società Narnese Calcio. P.Q.M. Il Tribunale: preso atto che con nota del 19/10/2015, prot. nr. 10428/F, la Procura Generale dello Sport nulla ha osservato circa la richiesta di patteggiamento intervenuta tra le parti trasmessa alla suddetta Procura; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate ai sensi dell’art. 23 CGS; dichiara l’efficacia del suddetto patteggiamento e per l’effetto applica nei confronti di Gubbiotti Moreno la sanzione di giorni 50 di inibizione ed alla società Narnese Calcio la sanzione di 1.000,00 Euro di ammenda.
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