COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 92 del 24/12/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Morici Danilo, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Real Cannara Calcio a 5; 2) Società ASD Real Cannara Calcio a 5. affinché rispondano: – il primo della violazione di cui all’Art. 1 bis comma. 1 del C.G.S – la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. (responsabilità diretta).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 92 del 24/12/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Morici Danilo, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Real Cannara Calcio a 5; 2) Società ASD Real Cannara Calcio a 5. affinché rispondano: - il primo della violazione di cui all’Art. 1 bis comma. 1 del C.G.S - la seconda della violazione di cui all’Art. 4 c. 1 del C.G.S. (responsabilità diretta). P.Q.M. Il Tribunale: preso atto che con nota del 15/12/2015, prot. nr. 10428/F, la Procura Generale dello Sport nulla ha osservato circa la richiesta di patteggiamento intervenuta tra le parti trasmessa alla suddetta Procura; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate ai sensi dell’art. 23 CGS; dichiara l’efficacia del suddetto patteggiamento e per l’effetto applica nei confronti di Morici Danilo la sanzione di mesi 1 e gg. 15 di inibizione ed alla società Real Cannara Calcio a 5 la sanzione di 130,00 Euro di ammenda.
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