COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – CLITUNNO DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE SANTARELLI MATTEO FINO AL 29.01.2016; SQUALIFICA CALCIATORE CALDARELLI CLAUDIO PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM - CLITUNNO DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 19.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE SANTARELLI MATTEO FINO AL 29.01.2016; SQUALIFICA CALCIATORE CALDARELLI CLAUDIO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara emerge che lo stesso, nel confermare quanto riportato nel referto di gara, ha tenuto a precisare che il gesto del calciatore Caldarelli Claudio, consistente nel poggiare la mano sul collo dell’arbitro stesso, non era caratterizzata da alcuna forza né forma di violenza. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene congruo ridurre la sanzione originariamente inflitta al calciatore Caldarelli Claudio nella misura di cinque giornate di squalifica. Per quel che concerne il dirigente sempre dall’esame degli atti e dall’audizione del direttore di gara e della società reclamante, non portano elementi tali da dover modificare l’originaria sanzione applicata dal G.S., che pertanto va confermata. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Caldarelli Claudio in cinque giornate effettive di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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