COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MUGNANO – BAGNAIA DISPUTATA A MUGNANO IL 13.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE BURIOLI DIEGO PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNAIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MUGNANO - BAGNAIA DISPUTATA A MUGNANO IL 13.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE BURIOLI DIEGO PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Burioli Diego, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si allontanava dal campo per farvi subito rientro pronunciando frasi minacciose ed irriguardose nei confronti del direttore di gara. Tutto ciò premesso la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it