COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ AMC 98 ED IN PROPRIO DAL DIRIGENTE POSANZINI LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI – AMC 98 DISPUTATA AD ASSISI IL 14.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE POSANZINI LUCA FINO AL 31/12/2016; SQUALIFICA CALCIATORE SCAPPITI FEDERICO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 101 del 15/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ AMC 98 ED IN PROPRIO DAL DIRIGENTE POSANZINI LUCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASSISI – AMC 98 DISPUTATA AD ASSISI IL 14.12.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 18.12.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: INIBIZIONE DIRIGENTE POSANZINI LUCA FINO AL 31/12/2016; SQUALIFICA CALCIATORE SCAPPITI FEDERICO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.01.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Corte dispone la riunione dei due reclami per connessione. Ciò posto per quanto riguarda la condotta posta in essere dal calciatore Scappiti Federico, sia il rapporto che l’audizione dell’Assistente di gara confermano l’addebito posto a carico dello stesso e pertanto la sanzione irrogata dal G.S. deve essere confermata. Altrettanto non può dirsi per la posizione del dirigente Posanzini Luca. Ed invero in sede di audizione l’Assistente di gara ha precisato di aver avvertito un leggero colpo al polpaccio sinistro, ma di non essere stato in grado di vedere da dove e da chi provenisse; egli ha solo riferito che, una volta giratosi, ha visto il sig. Posanzini dietro di lui, il quale aveva con sé la borsa dei medicinali, delle borracce e il cartello delle sostituzioni. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che non vi sia certezza né in merito alla natura del leggero colpo avvertito sul polpaccio dall’Assistente, né sulla volontarietà dello stesso, potendosi verosimilmente ed in assenza di riscontri contrari ritenere che esso sia stato provocato dagli oggetti che il Dirigente portava con sé. Tali circostanze impongono una congrua e significativa riduzione della sanzione inflitta dal G.S., che, in considerazione delle reiterate proteste ed offese pronunciate dal Posanzini, confermate dall’Assistente, può essere determinata nella inibizione fino a tutto il 28.02.2016. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta dal G.S. al sig. Luca Posanzini fino al 28.02.2016. Conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it