FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 192/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCA CHIANESE

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 192/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LUCA CHIANESE Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. LUCA CHIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta: Luca CHIANESE, all’epoca dei fatti appartenente, in qualità di arbitro effettivo, alla Sezione AIA di Napoli, in violazione dell’art. 1 bis comma 1, nonché dell’art. 3, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, lettere h) del Regolamento AIA, per aver tenuto un comportamento negligente, riportando nel rapporto ufficiale della gara Calcio Campano Giovani – Virtus Ottaviano del 9.11.2014, in modo erroneo, il minuto della sostituzione del calciatore Alvino Alessandro con il calciatore Confessore Andrea della società Virtus Ottaviano. Infatti tale sostituzione, secondo quanto successivamente dichiarato dal sig. Chianese, sarebbe avvenuta al 27’ e non al 22’ del secondo tempo, come invece riportato nel rapporto di gara e, pertanto, il calciatore ammonito al 26’ del secondo tempo non poteva che essere il sig. Alvino prima che questi venisse sostituito, escludendosi così la doppia ammonizione del sig. Confessore. Tale circostanza è emersa in base a quanto dichiarato dal Chianese al Giudice Sportivo Territoriale e al collaboratore della Procura Federale, solo a seguito del reclamo presentato dalla società Calcio Campano Giovani e sulla base di propri appunti. Comportamento da ritenersi in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis comma 1, C.G.S., nonché con il dovere di assolvere con tempestività e massima fedeltà al potere referendario, a cui sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartamenti all’AIA nello svolgimento delle loro funzioni, anche a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca CHIANESE; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura della sospensione per 20 (venti) giorni per il Sig. Luca CHIANESE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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