FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 193/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VALERIO GIUBERTONI – VALTER GALLAN

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 193/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VALERIO GIUBERTONI - VALTER GALLAN Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 890 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. VALERIO GIUBERTONI e del Sig. VALTER GALLAN, avente ad oggetto la seguente condotta: Valerio GIUBERTONI, allenatore di base, seppur tesserato nella stagione sportiva 2013/2014 in qualità di calciatore dalla Asd Galliate, compariva nel foglio di censimento della medesima stagione come dirigente, con la qualifica di Segretario. Relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, mantenendo il tesseramento con la Asd Galliate come calciatore, era inserito nel foglio censimento come dirigente, con la qualifica di Segretario, il tutto in assenza della necessaria istanza sospensiva al Settore Tecnico, come richiesta dalla normativa di riferimento. Tali comportamenti determinavano la violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 38, comma 1 e 36, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico; Valter GALLAN, allenatore di base, nella stagione sportiva 2013/2014, seppur tesserato dal 20/11/2013, in qualità di responsabile della prima squadra della Asd Galliate, svolgeva attività tecnica a favore della Asd Galliate sino al 10/11/2014, in assenza di un regolare tesseramento, perfezionatosi solamente in data 20/11/2014, come si evince dalle distinte gara del 08/09/2013, 22/09/2013, 29/09/2013, 13/10/2013, 20/10/2013, 27/10/2013 e 10/11/2013, così violando il combinato disposto di cui all’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1 del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio GIUBERTONI e dal Sig. Valter GALLAN; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica sia per il Sig. Valerio GIUBERTONI che per il Sig. Valter GALLAN; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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