FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 194/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARMELO LAGANÀ – Società A.S.D. ROBUR

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 194/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARMELO LAGANÀ - Società A.S.D. ROBUR Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 559 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. CARMELO LAGANÀ e della Società A.S.D. ROBUR, avente ad oggetto la seguente condotta: Carmelo LAGANÀ, Presidente della Società A.S.D. ROBUR, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis comma 1, del C.G.S., per aver al termine della gara Robur/Taormina, campionato Juniores Provinciali, impedito l’accesso al recinto di gioco al Presidente della sezione AIA di Messina, Sig. Massimiliano Lo Giudice, proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e scurrili; A.S.D. ROBUR, per responsabilità diretta in quanto Società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Carmelo LAGANÀ in proprio e nell’interesse della Società A.S.D. ROBUR in qualità di Presidente; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo LAGANÀ e di € 400,00 di ammenda per la Società A.S.D. ROBUR; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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