FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 195/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO FRANCIOSO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 195/A del 17/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO FRANCIOSO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1081 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. ANTONIO FRANCIOSO, allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta: Antonio FRANCIOSO, per aver svolto nella stagione 2014/2015 attività tecnica a favore della società Paina Calcio 1975 Ssd Arl, quale allenatore della prima squadra, non in costanza di tesseramento con la stessa, circostanza facilmente verificabile comparando il certificato As 400 del tecnico con la distinta gara Paina Calcio - Mariano Calcio del 10/01/2015, ove compare il nominativo del Sig. Antonio FRANCIOSO. Sempre nella stagione sportiva 2014/2015, è stato tesserato in data 06/03/2015 dalla società Asd Cs Trevigliese, seppur abbia svolto attività tecnica a favore di detta società sin dal 01/03/2015, come si evince comparando opportunamente il certificato As 400 del tecnico con la distinta gara Casati Calcio Arcore – Trevigliese del 01/03/2015, ove è stato inserito il nominativo del Sig. Antonio FRANCIOSO. Tali comportamenti, di fatto, hanno violato l’articolo 1 bis, comma 1, del C.G.S, in riferimento agli articoli 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all’articolo 38, commi 1 e 4 delle NOIF; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FRANCIOSO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di squalifica per il Sig. Antonio FRANCIOSO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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