FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 197/A del 18/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Stefano PETRINI – società A.S. COMETA S.D.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 197/A del 18/11/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Stefano PETRINI - società A.S. COMETA S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Stefano PETRINI, calciatore della A.S. COMETA S.D., e della società A.S. COMETA S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: Stefano PETRINI per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 3 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento L.N.D., con riferimento all’organizzazione di un torneo di calcio a 5 senza preventiva autorizzazione; A.S. COMETA S.D., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto Società alla quale apparteneva il Sig. Stefano PETRINI; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Stefano PETRINI e dal Sig. Andrea Polizzotto nell’interesse della A.S. COMETA S.D. in qualità di legale rappresentante pro tempore; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di squalifica di 5 giornate per il Sig. Stefano PETRINI e di euro 300,00 di ammenda per la società A.S. COMETA S.D.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.