FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 216/A del 10/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE ALFONSO SANTAGUIDA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 216/A del 10/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUSEPPE ALFONSO SANTAGUIDA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 50 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. GIUSEPPE ALFONSO SANTAGUIDA, avente ad oggetto la seguente condotta: Giuseppe Alfonso SANTAGUIDA, amministratore unico della società F.C. CATANZARO S.p.a. dal 18 novembre 2010 fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché nello stesso periodo proprietario del 3,80% delle quote sociali della stessa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, vigente all’epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, per aver sottoscritto in data 28 gennaio 2011 e 7 febbraio 2011 le risoluzioni dei contratti dei calciatori Juan Josè MARTINEZ MARTINEZ e Mabundu Izia NGADRIRA già sottoscritte dai calciatori contestualmente ai relativi contratti economici in data 24 settembre 2010, avendo in tal modo anche concorso e consentito le violazioni poste in atto dai sig. Antonio AIELLO e Giuseppe SOLURI, all’epoca dei fatti legali rappresentanti delle società F.C. CATANZARO S.p.a. nella stipula contestuale di contratti economici e risoluzioni contrattuali; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Alfonso SANTAGUIDA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione dalla data del futuro tesseramento per il Sig. Giuseppe Alfonso SANTAGUIDA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it