FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 222/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO POLLASTRINI – Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 222/A del 16/12/2015 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO POLLASTRINI - Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1037 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MARCO POLLASTRINI e della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, avente ad oggetto la seguente condotta: Marco POLLASTRINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società A.S.D. Pro Settimo e Eureka, violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell’11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del C.U. n. 138 del 26 maggio 2014; A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS), in quanto Società di cui il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti era rappresentante legale; viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sig. Marco POLLASTRINI in proprio e nell’interesse della Società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA, in qualità di Presidente e legale rappresentante; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Marco POLLASTRINI e di € 667,00 di ammenda per la società A.S.D. PRO SETTIMO E EUREKA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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