FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 241/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DESSI’ JURI – società SP RIVE D’ARCANO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 241/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DESSI’ JURI - società SP RIVE D’ARCANO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 96 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. DESSI’ JURI e della società SP RIVE D’ARCANO, avente ad oggetto la seguente condotta: DESSI’ JURI, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società S.P. Rive d’Arcano, per avere, in violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., violentemente aggredito, al termine della gara Rive d’Arcano - Union Martignacco del 26.4.2015, due calciatori della squadra avversaria causando agli stessi contusioni di varia entità che rendevano necessario il ricorso alle cure mediche presso il nosocomio di San Daniele del Friuli; SP RIVE D’ARCANO, a titolo di responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio tesserato DESSI’ JURI; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’Avv. Matteo Piccinin in nome e per conto del Sig. DESSI’ JURI e dall’Avv. Nicola Paolini in nome e per conto della società SP RIVE D’ARCANO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 e giorni 10 di squalifica per il Sig. DESSI’ JURI e di € 400,00 di ammenda per la società SP RIVE D’ARCANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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