FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 243/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO MAINIERI – società ASCD TORINO CLUB
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 243/A del 08/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARCO MAINIERI - società ASCD TORINO CLUB
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 844 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. MARCO MAINIERI e della società ASCD TORINO CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta: MARCO MAINIERI, allenatore tesserato per la ASCD Torino Club, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC relativo alla stagione sportiva 2014/2015, per aver consentito in qualità di Allenatore dei pulcini 2006 per la Società ASCD Torino Club, la partecipazione ad un allenamento del giovane calciatore Foti Christian tesserato per altra società, ASD Oratorio San Filippo, senza la prescritta autorizzazione e il previsto certificato medico; ASCD TORINO CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in quanto società di appartenenza del soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti con qualifica di Allenatore di squadra giovanile e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MAINIERI e dal Sig. Mario FUMAGALLI nell’interesse della società ASCD TORINO CLUB in qualità di legale rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Marco MAINIERI e di € 100,00 di ammenda per la società ASCD TORINO CLUB; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.