FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 244/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Fabio BIANCHI – Sergio RETROSI – Valerio PASSERI – società A.S.D. CHAMPION ALATRI – Società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 244/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Fabio BIANCHI - Sergio RETROSI - Valerio PASSERI - società A.S.D. CHAMPION ALATRI - Società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio BIANCHI, Sergio RETROSI, Valerio PASSERI e delle società A.S.D. CHAMPIONS ALATRI e A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, avente ad oggetto la seguente condotta: Fabio BIANCHI, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 63 delle N.O.I.F., arbitrato senza alcun titolo e/o autorizzazione del competente Comitato Regionale la gara tra Anagni-Ferentino disputata in data 06 gennaio 2015 nell’ambito del torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti organizzato dalla A.S.D. CHAMPION ALATRI, che si è svolto ad Anagni in assenza delle necessarie autorizzazioni degli organi competenti; Sergio RETROSI, Dirigente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all’art. 2.6 del C.U. n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale; Valerio PASSERI, Presidente della società A.S.D. CHAMPION ALATRI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all’art. 2.6 del C.U. n.° 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2014/2015, per aver organizzato il torneo giovanile riservato alle categorie Pulcini ed Esordienti che si è svolto ad Alatri nei giorni 4, 5 e 6 gennaio 2015, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte del competente Comitato Regionale; A.S.D. CHAMPION ALATRI, per responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate rispettivamente al proprio Presidente e al proprio Dirigente; A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni addebitate al calciatore Fabio BIANCHI; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio BIANCHI, dal Sig. Sergio RETROSI, dal Sig. Valerio PASSERI in proprio e nell’interesse della società A.S.D. CHAMPION ALATRI in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante e dalla Società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO, nella persona di Adriano VENZELINI in qualità di Legale Rappresentante; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 2 giornate di squalifica per il Sig. Fabio BIANCHI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Sergio RETROSI, 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Valerio PASSERI, € 800,00 di ammenda per la società A.S.D. CHAMPION ALATRI ed € 150,00 di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO COLLEPARDO si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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