FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 245/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca DAL FIUME – società G.S. SACRA FAMIGLIA

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 245/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Luca DAL FIUME - società G.S. SACRA FAMIGLIA − Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 215 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Luca DAL FIUME e della società G.S. SACRA FAMIGLIA, avente ad oggetto la seguente condotta: Luca DAL FIUME, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 21, comma 3, delle NOIF, per avere, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore del G.S. Sacra Famiglia, associata presso la Lega Nazionale Dilettanti (carica ricoperta ininterrottamente dal mese di settembre 2010), ricoperto contemporaneamente in via di fatto funzioni dirigenziali e gestionali, nonché di socio/amministratore, per la Società A.C. Mezzocorona S.r.l., associata presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui risulta ritualmente tesserato a partire dalla stagione sportiva 2012-2013, con riferimento a tutto il periodo non coperto da prescrizione ai sensi dell’art. 25 Codice di Giustizia Sportiva; G.S. SACRA FAMIGLIA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione ai fatti imputabili al proprio Presidente; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca DAL FIUME per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società G.S. SACRA FAMIGLIA; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione per il Sig. Luca DAL FIUME e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società G.S. SACRA FAMIGLIA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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