FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 246/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Vincenzo PASTORE
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 246/A del 12/01/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Vincenzo PASTORE
− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 53 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PASTORE, avente ad oggetto la seguente condotta: Vincenzo PASTORE, al momento dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania, per aver, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., tenuto, in data 24/06/2015, nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, un comportamento incompatibile con l’ambito istituzionale ove presenziava, utilizzando nei confronti del Sig. Sebastiano Scarfato, presidente A.I.A.C. per la regione Campania, espressioni pregiudizievoli, violative, offensive e contrarie ad ogni principio disciplinare; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PASTORE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 10.000,00 (diecimila) per il Sig. Vincenzo PASTORE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.