F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI CAROSELLA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016
Procedimento disciplinare a carico di LUIGI CAROSELLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. LUIGI CAROSELLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 del 1 luglio 2010, per aver omesso di depositare presso la sede competente l’accordo economico sottoscritto con la società ASD Virtus Cupello; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI CAROSELLA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per due mesi. Procedimento disciplinare a carico di GAETANO LUCENTI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. GAETANO LUCENTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1, punto 14, del 1 luglio 2013 e n. 89, punto 1, del 7 ottobre 2013, per aver omesso di depositare presso il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. l’accordo economico sottoscritto con la società ASD Comiso nella stagione sportiva 2013/14; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. GAETANO LUCENTI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per due mesi.