F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016 Procedimento disciplinare a carico di FILIPPO LANCIA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 165 del 25 gennaio 2016
Procedimento disciplinare a carico di FILIPPO LANCIA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - considerato che il sig. FILIPPO LANCIA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS in relazione all’art 10.13 lettera b) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico anno 2014/15 per avere: a) nella qualità di allenatore di base del Celano F.C. Marsica organizzato una gara amichevole disputata presso il Centro Sportivo di Vinovo tra la formazione giovanissimi del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società FC Juventus, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione compente; b) per aver violato l’art 7.8 lettera b) del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per aver organizzato nel settembre 2014 a Vicenza una gara amichevole tra la formazione giovanile del Celano F.C. Marsica ed una formazione giovanile della società Vicenza calcio SPA, in assenza di preventiva autorizzazione del C.R. o della Delegazione territorialmente compente; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro; - considerato che la difesa del deferito è comunque garantita ed il caso può dunque essere deciso; - vista l’istanza di rinvio formulata da uno dei tre legali nominati dal deferito di differimento della odierna udienza; - che tale istanza non è accoglibile stante il fatto che il deferito è comunque garantito nella difesa; Ritenuto che: - i fatti contestati risultano sufficientemente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti come è dato altresì ricavare dalla circostanza che altri soggetti deferiti per gli stessi fatti hanno patteggiato la sanzione con la Procura Federale; - in particolare emerge dagli atti la pacifica circostanza della mancata e preventiva richiesta alla FIGC della necessaria autorizzazione allo svolgimento dei “c.d. provini per giovani calciatori” P.Q.M. dichiara il sig. FILIPPO LANCIA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e pertanto gli infligge la sanzione della squalifica per quattro mesi.