COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. FOSSACECA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 33 (INIBIZIONE MASSAGGIATORE) (GARA MONTENERO – FOSSACECA DEL 18.10.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ GIORNATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 39 Del 12 Novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
A.S.D. FOSSACECA – AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 33 (INIBIZIONE MASSAGGIATORE) (GARA MONTENERO – FOSSACECA DEL 18.10.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 3^ GIORNATA) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. In sede di audizione la società ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, ribadendo che l’arbitro non ha potuto vedere l’autore della condotta violenta tenuta nei suoi confronti, perché colpito da dietro e comunque in un contesto dove alle sue spalle vi erano più persone e calciatori di entrambe la squadre. Altre considerazioni sono state rappresentate tutte tendenti a dimostrare che il massaggiatore Ricci Maurizio non è stato il soggetto che ha colpito l’arbitro, per lo più fondate su congetture e non su riscontri oggettivi. Infatti, dal supplemento di referto a firma dell’arbitro si rileva con chiarezza e senza ombra di dubbio che alle sue spalle quando è stato colpito dal calcio vi era solo il massaggiatore Ricci Maurizio e molto più distante un altro tesserato della società A.S.D. Fossaceca. Inoltre, la violenza attuata dal tesserato contro l’arbitro non trova giustificazione alcuna e tanto meno trova attenuanti, che del resto la ricorrente non ha fornito, limitandosi a sostenere la tesi sopra riportata, perché, oltre a costituire un comportamento sleale ed antisportivo da punire con severità, è stato di cattivo esempio e poteva generare possibili emulazioni da parte di altri tesserati ed anche di sostenitori della squadra. Quanto sopra ed il valore probatorio pieno ed indiscutibile attribuito al referto ed al suo supplemento, quando non lacunosi o contraddittori (vedi art. 35, punto 1.1, del C.G.S.), non danno possibilità a questa Corte Sportiva di Appello di accogliere, seppur parzialmente, il ricorso, con l’effetto che la sanzione inflitta dal G.S. al tesserato sopra nominato deve essere confermata. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello rigetta il ricorso e conferma la sanzione della inibizione del massaggiatore Ricci Maurizio a tutto il 31 maggio 2016. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della società ricorrente.
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