COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 141 stagione sportiva 2014/2015 Oggetto: reclamo dell’U.S.D. Tegoleto avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. all’allenatore Tiezzi Antonio fino al 10/10/2015 e al giocatore Balzano Raffaele fino al 10/08/2017 (C.U. n. 49 del 10/06/215).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 141 stagione sportiva 2014/2015 Oggetto: reclamo dell’U.S.D. Tegoleto avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. all'allenatore Tiezzi Antonio fino al 10/10/2015 e al giocatore Balzano Raffaele fino al 10/08/2017 (C.U. n. 49 del 10/06/215). Il G.S.T. applicava ai due tesserati identificati in epigrafe le sanzioni oggi reclamate, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 4 giugno 2015 tra la società San Firmina e l'odierna impugnante, con le seguenti motivazioni: Tiezzi Antonio “Allontanato per offese al D.G. a fine gara lo offendeva e lo minacciava reiteratamente mentre questi raggiungeva lo spogliatoio. Una volta che il D.G. era entrato nello spogliatoio, colpiva con violenti pugni e spinte la porta, costringendo il custode dell'impianto a tenerla chiusa dall'interno per circa cinque minuti”. Balzano Raffaele “Espulso per aver dato una violenta spinta alla spalla destra del D.G. facendolo indietreggiare di circa due metri e procurandogli leggero dolore. Nel contempo lo offendeva. A fine gara irrompeva nello spogliatoio del D.G. e mentre gli rivolgeva frase ironica e irriguardosa stringendogli la mano per salutarlo, con la mano sinistra lo colpiva con un violento schiaffo sulla guancia destra provocandogli dolore per circa 10/15 minuti. Il calciatore veniva portato fuori di peso dal custode dell'impianto nel frattempo intervenuto. La sanzione tiene conto della reiterata e crescente aggressività dimostrata dal calciatore nella circostanza.”.Ricorre l’impugnante che contesta la ricostruzione degli avvenimenti operata dal D.G..Per quanto concerne la posizione dell'allenatore, che reclama anche in proprio, pur ammettendo la sussistenza di frasi irriguardose (diverse da quelle trascritte dal D.G. nel rapporto di gara e nel suo allegato), viene negata con forza l'intera condotta aggressiva dedotta dall'arbitro.Il Tiezzi avrebbe anzi cercato al termine della gara di placare i propri giocatori senza assumere mai un contegno aggressivo o minaccioso; anche le espressioni ipoteticamente attribuite non apparterrebbero al bagaglio culturale dell'allenatore che nella sua intera carriera trentennale non avrebbe mai subito nemmeno un'espulsione.Nell'impugnazione il Tiezzi, che ritiene impossibile la sua identificazione quale responsabile dei colpi alla porta (che era, ovviamente, chiusa), chiede che la Corte Sportiva di Appello Territoriale voglia acquisire il supplemento confidando che il D.G. non possa in alcun modo confermare le accuse rivolte a suo carico perché prive di qualsiasi fondamento come confermato da numerosissimi testimoni.Per quanto riguarda invece la posizione del calciatore Balzano la società nega la sussistenza del forte schiaffo qualificandolo invece come “spinta maldestra”.Nell'ammettere che il giocatore abbia sbagliato ad assumere una condotta biasimevole - come effettivamente riconosciuto, a detta della società, anche dal calciatore stesso - la reclamante ritiene però che la sanzione irrogata non avrebbe alcuna finalità rieducativa interrompendo, di fatto, la carriera calcistica dell'atleta; propone dunque una sanzione alternativa e creativa: “...la giusta pena potrebbe essere quella di farlo continuare a giocare per forza costringendolo ad imparare come ci si deve comportare in campo...”.Al contrario, nella tesi difensiva, il giocatore, laddove venisse squalificato, vivrebbe come un premio la sanzione poiché la stessa gli permetterebbe di “raccontare la sua impresa ai suoi compagni di scuola o peggio al bar” Il reclamo conclude pertanto per l'annullamento della sanzione comminata al calciatore ovvero per la riduzione di entrambe le squalifiche irrogate.Il ricorso non può trovare accoglimento.Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali ovvero riprese video all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione tutte le istanze dirette in tal senso e contenute nel reclamo non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.).Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale come invocato nell'impugnazione, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, contrariamente a quanto auspicato da parte reclamante, smentisce in toto tutte le censure avanzate e conferma il proprio rapporto di gara.L'allenatore avrebbe pronunciato tutte le frasi minacciose e lesive regolarmente trascritte sia nel rapporto che nel relativo allegato e le avrebbe reiterate nel suo illegittimo ingresso in campo, continuando a seguire l'arbitro fino allo spogliatoio.Il D.G. si dichiara certo della identità del Tiezzi poiché il medesimo avrebbe cercato di entrare immediatamente all'interno dello spogliatoio e le sue urla sarebbero proseguite per tutta la durata dei successivi minuti accompagnando i violenti colpi inferti alla porta.Conferma inoltre anche i due episodi a carico del giocatore Balzano: il primo, in campo e a fine partita, con la violenta spinta ed il secondo, a distanza di tempo all'interno dello spogliatoio, con lo schiaffo violento, dato quando l'arbitro non se lo aspettava e senza alcuna possibilità di difesa.La fede privilegiata conferita dalla Carte Federali alla versione arbitrale cristallizza il clima di intimidazione e violenza imposto e la pervicacia del giocatore nel raggiungere e colpire il D.G. anche quando la partita era già finita da tempo.Pur apprezzando la creatività nell'ipotesi della sanzione proposta dalla società reclamante per la posizione del giocatore deve rilevarsi che la prosecuzione del ragionamento asfalterebbe qualsiasi squalifica, espulsione o ammonizione risolvendosi di fatto una sostanziale gratifica applicata solo a quei soggetti che violassero i doveri di lealtà, probità e correttezza imposti a tutti i tesserati.In ogni caso l'organo giudicante non ha alcun potere nell'obbligare un soggetto a giocare per forza avendo, al contrario, il solo potere di censurare i comportamenti illegittimi e di applicare le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva; tutto questo a prescindere da ciò che si può raccontare nei bar. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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