COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140 stagione sportiva 201472015 Reclamo della U.C. SINALUNGHESE avverso la decisione del del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Disha kristian con una squalifica fino al 09/06/2016. C.U. n.47 del 10/06/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 140 stagione sportiva 201472015 Reclamo della U.C. SINALUNGHESE avverso la decisione del del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Disha kristian con una squalifica fino al 09/06/2016. C.U. n.47 del 10/06/2015. Nel corso della gara “ Sinalunghese – Amiata “ valevole per il torneo allievi di Chiusi, il calciatore in oggetto colpiva con un calcio la gamba di un avversario, con palla lontana. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il tesserato in questione si avvicinava all’arbitro offendendolo e con uno sputo lo colpiva al petto. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica fino al 09/06/2016.Avverso la Decisione del G.S.T. propone reclamo la società Sinalunghese, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione comminata al calciatore. La reclamante, in buona sostanza, non nega che la condotta contestata al giocatore sia stata effettivamente posta in essere. Afferma soltanto che i dirigenti presenti non si sono resi conto dello sputo indirizzato verso l’arbitro. La società invoca una certa clemenza in ragione della giovane età del calciatore,sostenendo che l’adolescenza può portare a compiere azioni riprovevoli. Ritenendo che la squalifica di un anno potrebbe indurre il tesserato in questione ad abbandonare definitivamente il gioco del calcio, e che tale punizione rischierebbe di avere un effetto negativo sul futuro del ragazzo, chiede una congrua riduzione della sanzione.L’arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già descritto in sede di rapporto gara, sottolineando come il calciatore gli si avvicinava fino a 50 cm prima di sputargli addosso. Questa Corte Sportiva di Appello esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti contestati al calciatore in oggetto. Ritiene altresì di non poter accogliere le considerazioni della reclamante, circa le attenuanti dovute alla giovane età del giocatore. Questa Corte ha sempre ritenuto che la giovane età dei calciatori che compiono atti, a volte estremamente riprovevoli, non possa essere considerata una attenuante. Pertanto in questi casi ha sempre ritenuto di dover applicare la sanzione così come prevista dal C.G.S. Non si può pensare che già all’età di 15/16 anni si possano consentire comportamenti così altamente lesivi della figura arbitrale che, oltretutto,spesso ha una età notevolmente superiore agli stessi. E’ soprattutto una questione di educazione personale prima ancora che” sportiva”. Per tale motivo si ritiene congrua la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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